Bonus gas, Tar dà ragione a società vendita. Regione rassicura
"Il contributo è pienamente operativo"
sabato 8 novembre 2025
11.30
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso presentato da alcune società di vendita del gas, e di conseguenza ha annullato le delibere di Giunta regionale n. 81 del 5 marzo 2025 e n. 163 del 28 marzo 2025, relative ai criteri di applicazione del contributo regionale sul gas naturale destinato ai cittadini lucani (bonus gas).
Secondo le società del gas, alcune disposizioni della Regione erano andate oltre le competenze dell'ente fino a sconfinare in quelle dell'Arera, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha competenza esclusiva.
Con le delibere la Regione aveva intrapreso un percorso per calmierare il costo dell'energia attraverso l'applicazione per tutti i cittadini di tariffe riservate ai clienti vulnerabili. L'obiettivo era diminuire l'impatto dell'aumento dei costi del gas. Il TAR Basilicata, pur riconoscendo la finalità sociale dell'intervento, ha ritenuto che la Regione non possa modificare o estendere le condizioni economiche di fornitura del gas. Solo Arera può stabilire le tariffe riservate ai clienti vulnerabili – come persone in condizioni economiche svantaggiate, over 75 o residenti in aree disagiate – e disciplinare gli aspetti economici del mercato del gas.
La Regione precisa che la sentenza non incide sull'erogazione del Bonus Gas ai cittadini lucani che resta pienamente operativo secondo quanto stabilito dal nuovo Disciplinare approvato con Delibera di Giunta n. 499 del 22 agosto 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 1° settembre 2025.
Questo nuovo Disciplinare, che recepisce le osservazioni formulate anche in sede cautelare dal TAR, mantiene il contributo regionale per le utenze domestiche principali, nel rispetto delle regole nazionali in materia di concorrenza e regolazione del mercato energetico.
Il contributo continuerà ad essere riconosciuto ai cittadini residenti secondo le modalità già in vigore: non è richiesta alcuna nuova domanda o aggiornamento contrattuale da parte degli utenti; le società di vendita operanti sul territorio potranno proseguire regolarmente l'erogazione del beneficio nei limiti previsti dal nuovo Disciplinare.
Secondo le società del gas, alcune disposizioni della Regione erano andate oltre le competenze dell'ente fino a sconfinare in quelle dell'Arera, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha competenza esclusiva.
Con le delibere la Regione aveva intrapreso un percorso per calmierare il costo dell'energia attraverso l'applicazione per tutti i cittadini di tariffe riservate ai clienti vulnerabili. L'obiettivo era diminuire l'impatto dell'aumento dei costi del gas. Il TAR Basilicata, pur riconoscendo la finalità sociale dell'intervento, ha ritenuto che la Regione non possa modificare o estendere le condizioni economiche di fornitura del gas. Solo Arera può stabilire le tariffe riservate ai clienti vulnerabili – come persone in condizioni economiche svantaggiate, over 75 o residenti in aree disagiate – e disciplinare gli aspetti economici del mercato del gas.
La Regione precisa che la sentenza non incide sull'erogazione del Bonus Gas ai cittadini lucani che resta pienamente operativo secondo quanto stabilito dal nuovo Disciplinare approvato con Delibera di Giunta n. 499 del 22 agosto 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 1° settembre 2025.
Questo nuovo Disciplinare, che recepisce le osservazioni formulate anche in sede cautelare dal TAR, mantiene il contributo regionale per le utenze domestiche principali, nel rispetto delle regole nazionali in materia di concorrenza e regolazione del mercato energetico.
Il contributo continuerà ad essere riconosciuto ai cittadini residenti secondo le modalità già in vigore: non è richiesta alcuna nuova domanda o aggiornamento contrattuale da parte degli utenti; le società di vendita operanti sul territorio potranno proseguire regolarmente l'erogazione del beneficio nei limiti previsti dal nuovo Disciplinare.