Comunali 2015, come si vota il 31 Maggio

Ecco le disposizioni della Prefettura di Matera

mercoledì 27 maggio 2015 15.28
A pochissimi giorni dalle elezioni amministrative del 31 Maggio 2015, sono ancora tanti i dubbi dei cittadini materani circa le modalità di voto. A questo proposito viene in aiuto la Prefettura di Matera tramite un comunicato stampa con tutte le direttive del caso.

Le prossime consultazioni elettorali, per l'elezione diretta dei Sindaci e dei relativi consigli comunali, riguarderanno, oltre che la città dei Sassi, anche i Comuni di Accettura, Irsina, Montalbano Jonico, Salandra e Tursi della stessa Provincia.

Tralasciando le modalità di voto per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000, di seguito le indicazioni per una corretta espressione del voto nella città di Matera e in tutti i Comuni con più di 15.000 abitanti:

considerato che il candidato alla carica di sindaco può essere collegato a una sola o anche a più liste, l'elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; (Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato; (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; (Cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco; (Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:

1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960).